Art. 1.
(Benefìci previdenziali).

      1. Il computo dell'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, che, in ragione dell'attività di servizio prestata, è stato esposto all'amianto per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni, è effettuato moltiplicando il periodo lavorativo e di effettiva esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

          a) per il personale imbarcato in servizio macchina, meccanico ed elettricista, il coefficiente è determinato nella misura di 1,50 per ogni anno o frazione di anno;

          b) per il personale imbarcato con compiti diversi da quelli indicati alla lettera a), per quello impiegato presso gli stabilimenti, arsenali e cantieri navali e per quello addetto al servizio antincendi, il coefficiente è determinato nella misura di 1,25 per ogni anno o frazione di anno;

          c) per il personale non compreso nelle lettere a) e b), il coefficiente è determinato nella misura di 1 per ogni anno o frazione di anno.

      2. Le maggiorazioni di anzianità di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri benefìci previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

 

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